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  A.I.C.A.P.
Associazione Aziende Italiane
Cartelli e Arredi Pubblicitari


20139 Milano - via Broni, 16
Tel. 02 57404880 - 02 57404837
Fax 02 5392779
E-mail aicap@aicap.it

Approvato dall’Assemblea Ordinaria-Straordinaria di
SESTO FIORENTINO (Fi) – 8-9 giugno 2001

Art. 1 - E' costituita fra le Aziende Italiane che operano nel settore della pubblicità esterna ed arredo urbano, la: "Associazione Aziende Italiane Cartelli e Arredi Pubblicitari", altrimenti denominata "A.I.C.A.P.", con sede in Milano, essa ha durata illimitata ed è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.

Art. 2 - L'Associazione è apolitica, non ha alcun fine di lucro, ed ha fra i suoi scopi quello di riunire gli operatori italiani che operano nell'ambito della pubblicità esterna e dell’arredo urbano, onde:
- favorire lo sviluppo di iniziative destinate a promuovere la formazione e l'aggiornamento tecnico professionale degli associati e migliorare la collaborazione tecnico commerciale fra di loro, nonché la crescita del livello e del prestigio della intera categoria ;
- tutelare gli interessi degli Associati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, di altre associazioni di categoria e promuovere, ove possibile, la mutualità fra gli associati;
- porre al centro della sua attività lo studio, il dibattito, l'aggiornamento culturale ed ambientale e la ricerca di nuovi e più moderni strumenti per la comunicazione della pubblicità esterna e l’arredo urbano;
- proporsi come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità coincidenti, anche solo parzialmente, con gli scopi dell'associazione;
- istituire e svolgere corsi di preparazione e/o di perfezionamenti, in particolare della scienza pubblicitaria e della comunicazione, costituire comitati, gruppi di studio e ricerca, promuovere convegni e seminari di approfondimento.

Art. 3 - Possono essere ammessi a far parte dell’ Associazione le imprese di ogni tipo, iscritte ad una Camera di Commercio, che esercitano la loro attività nel settore della pubblicità esterna e/o arredo urbano, mediante la produzione, installazione, gestione e noleggio degli impianti.

Art. 4 - Nella Associazione si distinguono i Soci ordinari, Soci multipli, Soci aderenti, e Soci onorari.
- Soci Ordinari: sono tutte le Imprese che posseggono i requisiti di cui sopra, che siano in grado di dimostrare un’ adeguata capacità di agire secondo criteri di conoscenza delle leggi e delle normative vigenti, ed abbiano maturato nel settore un’esperienza attiva d’ impresa di almeno due anni. Essi sono tenuti ai versamenti delle quote sociali, possono partecipare alle Assemblee ed esprimere il loro voto, possono essere eletti a cariche sociali, ed hanno diritto alla copertura assicurativa.
- Soci Multipli: sono i soci ordinari che avendo più Imprese, intendano associarle all’A.I.C.A.P.. Resta inteso che queste Aziende dovranno avere un fatturato minore, e la quota associativa da versare non dovrà superare quella dei soci Aderenti. Questi soci avranno diritto a partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, ma non potranno essere eletti a cariche sociali, avranno comunque diritto alla copertura assicurativa.
- Soci Aderenti: sono le Imprese che, pur non in possesso di tutti requisiti previsti per l'iscrizione come Soci Ordinari, chiedono di far ricorso all’assistenza dell’Associazione che, ammettendoli a partecipare ad appositi corsi d'aggiornamento e perfezionamento che verranno da essa periodicamente organizzati, consenta loro di conseguire la necessaria qualificazione. Essi sono tenuti ai versamenti delle quote sociali, possono partecipare alle Assemblee ed esprimere il loro voto, ma non possono essere eletti a cariche sociali, e non hanno diritto alla copertura assicurativa. Trascorso il periodo massimo di 2 (due) anni dall’iscrizione all’Associazione ed accertato il conseguimento dei requisiti richiesti o comunque che siano iscritti da oltre 24 (ventiquattro) mesi alla C.C.I.A.A., i Soci Aderenti diventano Soci Ordinari mentre, viceversa, perderanno anche la qualifica di Soci Aderenti e potranno ripresentare nuova domanda di ammissione non prima che sia decorso un anno.
- Soci Onorari: la qualifica di Socio onorario può essere conferita dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, a quelle Persone Eminenti cui l'Associazione crede conveniente tributare tale omaggio, alle Alte Personalità insigni per pubblico riconoscimento ed alle persone che abbiano reso segnalati servigi all'Associazione. Essi sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno voto deliberativo nelle Assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.

Art. 5 - E' istituito un Elenco Speciale riservato ai Soci Ordinari, nel quale verranno iscritti con la riconosciuta qualifica di " Comunicatore di Impresa " , tutti i liberi Professionisti, le persone fisiche titolari di Ditte individuali o i legali rappresentanti di Persone Giuridiche, associati all'A.I.C.A.P. , che, in possesso di diploma di scuola media superiore o di titoli equivalenti, abbiano superato una prova di esame conforme alla deliberazione dell' I.C.I. (Interassociazione della comunicazione di Impresa).


Art. 6 - La domanda per l’iscrizione all'Associazione deve essere presentata firmata dal legale rappresentante, nella quale verranno indicate: la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, l’attività svolta, l’iscrizione alla C.C.I.A.A.., al Tribunale, dichiarazione d’ iscrizione ad altre Associazioni aventi gli stessi scopi, e il consenso/divieto al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge n. 675 31/12/96 sulla privacy. L’adesione ha la durata di 2 (due) anni, e si intenderà tacitamente rinnovata di biennio in biennio, salvo non intervenga disdetta. Il primo biennio, decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di accettazione della domanda presentata. Il Consiglio Direttivo in carica sentito il parere del Segretario Regionale competente per territorio, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti appurandone la piena affidabilità, delibera sull’ammissione del candidato. Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso, da proporsi entro 30 giorni dalla data della sua comunicazione, al Comitato di Garanzia, che si pronuncerà in via definitiva ed inappellabile.

Art. 7 - I soci sono tenuti a corrispondere all’Associazione un contributo annuo nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Sociale. Per le adesioni presentate durante l’anno, l’obbligo del contributo decorrerà dalla data di ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo, esclusa la percentuale dell’1%0 che decorrerà dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione, così come la copertura assicurava. Gli associati non possono sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di altre associazioni costituite per gli stessi scopi, salvo parere del Consiglio Direttivo suffragato dal giudizio del Comitato di Garanzia.

Art. 8 - L'Associato che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata a.r. entro il termine di 90 giorni prima della chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo deferirà al Comitato di Garanzia, per i provvedimenti di competenza, gli iscritti la cui attività contrasti con le norme e le finalità statutarie dell'Associazione, ovvero sia incompatibile con una corretta attività associativa.

Art. 10 - A carico degli iscritti predetti saranno adottati i seguenti provvedimenti disciplinari: richiamo, censura, cancellazione.

Art. 11 - Il Comitato di Garanzia dovrà notificare gli addebiti a mezzo lettera raccomandata a.r. all'iscritto che, entro 10 giorni, potrà inoltrare al Comitato stesso le proprie giustificazioni.

Art. 12 - Gli iscritti morosi nei pagamenti delle quote associative per più di 2 anni, saranno d'ufficio cancellati con provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo e comunicato all'interessato, salvo il diritto al recupero di quanto da essi, dovuto.

Art. 13 - Organi dell'A.I.C.A.P. sono:
a) l'Assemblea Generale
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Segretario Nazionale
e) il Tesoriere
f) i Segretari Regionali
g) il Comitato di Garanzia
h) il Collegio dei Revisori

Art. 14 - L'Assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti aderenti all'Associazione, da almeno 2 mesi prima della elezione delle cariche sociali o della convocazione dell'Assemblea.

Art. 15 - L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 Giugno per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo per l'anno in corso.
L'assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un quinto dei Soci.

Art. 16 - Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 20 giorni, mediante invito a tutti i Soci trasmesso a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di urgenza il termine del preavviso può essere ridotto a 10 giorni.

Art. 17 - L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in I° convocazione con la presenza di almeno la metà più uno gli aventi diritti al voto.
L'Assemblea ordinaria di II° convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti: L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita, sia in I° che in II° convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto a voto.
E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza. L'Assemblea è presieduta da un associato ordinario nominato dalla stessa.

Art. 18 - L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per argomenti riguardanti le persone, la votazione dovrà essere effettuata a scrutinio segreto; in tal caso l'Assemblea designerà due scrutatori scelti fra i presenti.

Art. 19 - A ciascun Socio intervenuto in Assemblea personalmente o rappresentato per delega, ordinariamente spetta un voto. Solo per la designazione del Consiglio Direttivo, ciascun Socio ha diritto di esprimere, mediante altrettante schede, un numero di voti corrispondenti alle seguenti fasce del fatturato annuo realizzato dall’Azienda che rappresenta e che dovrà essere preventivamente documentato:

- da €uro 0,00   €uro 258.228,45 - 1 voto
- da €uro 258.744,91 a €uro 774.685,35 - 3 voti
- da €uro 775.201,81 a €uro 2.065.827,60 - 5 voti
- da €uro 2.066.344,05 a €uro 3.615.198,29 - 7 voti
- da €uro 3.615.714,75   €uro 5.164,569,00 - 10 voti

Mediante ogni scheda potrà essere espresso un numero di preferenze, non superiore ai due terzi del totale dei Consiglieri da eleggere, scelti nell'elenco di coloro che, non oltre un'ora prima dell'inizio delle operazioni di voto, abbiano espressamente dichiarato la propria disponibilità alla candidatura. Le Aziende che non risultano in regola con il pagamento del contributo dell’anno precedente alla convocazione dell’Assemblea, non possono partecipare alle votazioni.

Art. 20 - All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
a) - in sede ordinaria:
• eleggere il Consiglio Direttivo ed il Comitato di Garanzia nonché il Collegio dei Revisori dei Conti;
• discutere e deliberare sui bilanci consuntivi, preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
• fissare su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi annuali, nonché la penale per i ritardati pagamenti;
• deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione, sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
• deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
b) in sede straordinaria:
• deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
• deliberare sulle proposte di modifica dello statuto e sul trasferimento di Sede dell'Associazione;
• deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo cura l'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, dura in carica almeno 3 (tre) anni, e i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere e i Segretari Regionali. E’ composto da un minimo di cinque e fino ad un massimo di nove Consiglieri, scelti tra gli Associati dell’A.I.C.A.P. in regola con le disposizioni contenute nel capitolo 4° art. 14.
Il Consiglio Direttivo designa tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente ed il Segretario Nazionale, quest'ultimo su proposta del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta a bimestre e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando lo richiedono un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata almeno sette giorni prima della data fissata e deve indicare il giorno, l'ora , il luogo della riunione e l'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata a mezzo telegramma, da spedirsi almeno tre giorni prima della data per essa fissata. Le deliberazioni verranno assunte a maggioranza degli intervenuti e di ciascuna riunione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I Consiglieri, assenti non giustificati per tre sedute consecutive, decadranno automaticamente dall'incarico.

Art. 22 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi nonché davanti a tutte le Autorità Amministrative e Giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale. Egli può conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di essi, salvo delega del Segretario Regionale. Il Presidente sovrintendente in particolare all'attuazione delle delibere dell'Assemblea, che convoca.
Il Presidente promuove ed indirizza le attività dell'Associazione secondo le finalità statutarie e le direttive dell'Assemblea; attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e, sentito il suo parere, stabilisce contatti con qualsiasi Ente, Associazione ed Autorità. Dura in carica 3 (tre) anni, ma può essere riconfermato per non più di 2 (due) mandati.

Art. 23 - Il Segretario Nazionale suggerisce agli organi di Presidenza le attività che ritiene opportuno vengano svolte dall'Associazione secondo le finalità statutarie e le direttive fissate dall'Assemblea.
Egli propone altresì tutte le iniziative che ritiene utile vengano assunte per il regolare funzionamento dell'Associazione, con particolare riguardo alla divulgazione esterna delle sue finalità; coordina i rapporti con le Segreterie Regionali, partecipa ove possibile alle Assemblee da loro indette e promuove campagne di stimolo all'Associazionismo.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo incaricherà un proprio membro di curare materialmente la gestione economica dell'Associazione, in ossequio a norme imperative che lo stesso Consiglio Direttivo può emanare, nel rispetto dei poteri e doveri statutari che gli competono.
Sono compiti del Tesoriere:
- proporre l'ammontare delle quote di iscrizione ed associative annuali dei Soci;
- controllare e sovraintendere alle registrazioni contabili del patrimonio sociale;
- impostare la proposta di bilancio consuntivo e preventivo che il Consiglio Direttivo dovrà sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- sovraintendere alla tutela del patrimonio sociale.

Art. 25 - Può essere costituita, fra una o più regioni limitrofe, alle quali aderiscono complessivamente almeno cinque Soci una Segreteria Regionale alla cui responsabilità verrà proposto dal Consiglio Direttivo un Segretario, per la durata di tre anni, con l’approvazione della maggioranza di tutti gli associati della Segreteria Regionali

Al Segretario Regionale sono attribuiti i seguenti compiti e responsabilità:
- attuare gli indirizzi del Consiglio Direttivo;
- collaborare con la Segreteria Nazionale, che ne coordinerà l'attività;
- esaminare e risolvere i problemi locali, dandone comunicazione alla Segreteria Nazionale; - tenere i rapporti e rappresentare l'Associazione nei confronti delle Autorità politiche ed Amministrative Regionali; - promuovere iniziative per migliorare la professionalità degli Associati e rilanciare il rapporto culturale, ricreativo e mutualistico fra i Soci;
- convocare annualmente e comunque ove sia richiesto od occorra, Assemblee Regionali.

Il Segretario Regionale costituisce l'unico interlocutore dell'A.I.C.A.P. nei confronti delle Autorità Regionali e locali. Le Segretarie Regionali potranno richiedere all'Associazione di fruire, per finalità proprie, di finanziamenti eccezionali fino ad un massimo del 10% (dieci percento) delle quote sociali annue corrisposte dagli iscritti compresi nel territorio di loro competenza; delle spese sostenute dovrà essere fornita rigorosa documentazione, depositata entro e non oltre il 10 Febbraio dell'anno finanziario successivo.

Art. 26 - Il Comitato di Garanzia eletto dall’Assemblea ordinaria dei Soci, presiede, sovraintende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni, ai fini del rispetto delle norme dettate dal presente statuto. Ad esso è devoluta pure la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i Soci e fra la Associazione ed alcuni di essi.
Esso ha il compito di provvedere, su segnalazione del Consiglio Direttivo, alla applicazione di sanzioni nei confronti degli iscritti, relativamente a questioni concernenti la moralità e la probità professionale di essi ed emetterà le proprie risoluzioni, appellabili solo con ricorso all'Assemblea Generale dei Soci, da proporre nel termine di giorni venti dalla comunicazione agli interessati, della decisione. Il Comitato di Garanzia, composto da un minimo di tre e fino a cinque membri, è nominato dall’Assemblea Generale dei Soci, e resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
Qualora uno dei membri fosse coinvolto nel procedimento disciplinare in corso, verrà automaticamente rimosso "pro-tempore" dall'incarico e sostituito da un altro membro nominato dal Consiglio Direttivo. Il Comitato di Garanzia può essere formalmente invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo alle quali parteciperà, con funzioni consuntive. Ad esso potrà essere attribuita la competenza su speciali materie, in attuazione delle finalità statutarie, sulla base di regolamenti di attuazione predisposti, nell'ambito dei suoi poteri, dal Consiglio Direttivo. Il Comitato di Garanzia deve essere composto da Associati dell’AICAP, in regola con le disposizioni di cui al capo IV° art. 4.

Art. 27 - Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci ed è costituito da tre membri effettivi e due supplenti che designano, tra loro, un Presidente; il Collegio resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Al Collegio dei Revisori spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione Amministrativa dell'Associazione.
Esso dovrà presentare all'Assemblea la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi, predisposti dal Consiglio Direttivo, esaminare i bilanci, controllare le entrate e le uscite, riscontrare i documenti giustificativi e riferire, su di essi, al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Il Collegio dei Revisori può essere composto anche da non Associati dell’AICAP.

Art. 28 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote di iscrizione e dei contributi annui ordinari stabiliti ed approvati dall'Assemblea;
b) da eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, in relazione a partico-lari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelli del bilancio ordinario;
c) da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti, istituti di credito ecc.;
e) da rendite del proprio patrimonio.

Le quote associative annue dovranno essere pagate secondo le modalità ed i tempi fissati con delibera dell'Assemblea dei Soci, come contenuto nel cap. 2° art. 4 e 7. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione, è tenuto al pagamento della quota sociale fino alla scadenza dell’iscrizione, salvo l’eventuale esenzione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 29 - Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 30 - L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 31 - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 32 - Per tutte le controversie relative all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente documento, è esclusivamente competente il Foro Milano.

Art. 33 - Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione, deve essere deliberata dall’Assemblea col voto favorevole di almeno due terzi del totale degli Associati. L’Assemblea stessa provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinando le norme da seguire per la liquidazione e devoluzione delle eventuali rimanenze accertate alla data della delibera dello scioglimento.

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Documenti allegati allo STATUTO A.I.C.A.P.
Approvato dall'Assemblea Ordinaria-Straordinaria di
SESTO FIORENTINO (Fi) – 8-9 giugno 2001

Milano li, 10 maggio ‘01
Segr. EP/nm

A tutti gli ASSOCIATI A.I.C.A.P.

Il Tesoriere dell’A.I.C.A.P. su mandato del Consiglio Direttivo, propone all’Assemblea degli Associati, che a partire dal 1° gennaio 2002 le quote sociali annue siano così determinate:

• Soci Ordinari: £. 1.643.196.= € 848,64 (compresa Polizza Assicurativa)
• Soci Multipli: £. 928.840.= € 477,64 (compresa Polizza Assicurativa)
• Soci Aderenti: £. 1.026.998:= € 530,40 (esclusa Polizza Assicurativa)

I suddetti importi verranno aumentati in base al coefficiente ISTAT a partire dall’esercizio 2002; detto coefficiente verrà quantificato e comunicato agli Associati entro il 31/12 di ogni anno.
Ai Soci Ordinari verrà applicata una ulteriore percentuale dell’ 1%o sul fatturato, relativo esclusivamente alla pubblicità esterna o arredo urbano, da calcolarsi a partire da € 258.228,45 (£. 500milioni) fino ad un massimo di € 5.164.568,99 (£. 10miliardi) , detta quota non sarà soggetta alla rivalutazione ISTAT.

Gli Associati con fatturato a partire da € 258.228,45, dovranno dare comunicazione entro i mesi di luglio/settembre di ogni anno, del fatturato su cui applicare la quota, in caso contrario, sarà il Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere, che stabilirà l’importo su cui applicare il coefficiente dell’ 1%o anche attraverso visure di Legge.

In fede.

per il Consiglio Direttivo A.I.C.A.P.
il Tesoriere: Claudio Gazzardi

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Milano li, 10 maggio ‘01
Segr. EP/nm

A tutti gli ASSOCIATI A.I.C.A.P.

Il Consiglio Direttivo dell’A.I.C.A.P., in considerazione di una maggiore partecipazione e trasparenza all’interno dell’Associazione, propone che anche i rappresentanti indicati dall’A.I.C.A.P. ed eletti dalle Commissioni Tecniche degli Enti Locali, siano considerati decaduti dal loro mandato al momento della scadenza del Consiglio Direttivo dell’A.I.C.A.P. e, che le nuove nomine, siano rinnovate dal Consiglio Direttivo eletto, sentiti i Segretari Regionali porta voce degli iscritti nel proprio territorio.

In fede.

A.I.C.A.P.
Il Presidente: Emilio Pirrone

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Milano li, 10 maggio ‘01
Segr. EP/nm

A tutti gli ASSOCIATI A.I.C.A.P.

Il Consiglio Direttivo dell’A.I.C.A.P., in considerazione del fatto che a tutt’oggi non è ancora stata istituita, con norme di legge in materia, “la figura giuridica del Comunicatore di Impresa”, e poiché l’A.I.C.A.P. è impossibilitata nell’istituire corsi per la formazione tecnico-professionale, come previsto dall’art. 2 dello Statuto,

propone

che in attesa dell’istituzione giuridica del Comunicatore d’Impresa, sia applicata la seguente norma:

trascorsi due anni i Soci aderenti in regola con gli adempimenti dello Statuto, in particolare Capo I° art. 2 e Capo II° art. 3 e 4, diventeranno automaticamente Soci Ordinari, come previsto dal Capo II° art. 4.

In fede.

A.I.C.A.P.
Il Presidente: Emilio Pirrone

 

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